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ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE
E'costituita una società cooperativa retta dalle norme del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la seguente denominazione:
"LUDENS SOCIETÀ COOPERATIVA".
ARTICOLO 2 - SEDE
La Cooperativa ha sede nel Comune di Bastia Umbra.
Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.
ARTICOLO 3 - DURATA
La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata a norma di legge.
Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.
ARTICOLO 4 - SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA
La Cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata intendendo creare per i propri soci, nel rispetto delle normative vigenti, condizioni di lavoro giustamente retribuito, alle migliori condizioni economiche e sociali nel settore dello spettacolo inteso in ogni sua forma o estensione.
La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.
La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.
La Cooperativa intende, inoltre, svolgere servizi alle imprese operanti nel settore dello spettacolo avvalendosi, direttamente o indirettamente, dell'opera dei suoi soci.
A mero titolo esemplificativo la Cooperativa potrà realizzare le seguenti attività:
- organizzazione di corsi di formazione, convegni, seminari, incontri, dibattiti per i propri soci al fine di una loro crescita artistica e professionale.
La Cooperativa si propone, altresì, di operare, con spirito mutualistico e senza finalità di lucro o speculative, per supportare e rafforzare la qualificazione artistica e tecnica dei propri soci. A tale fine la Cooperativa potrà, a titolo esemplificativo, svolgere tutte le attività necessarie al fine di:
- promuovere lo sviluppo della produttività artistica e dell'efficienza gestionale dei propri soci;
- promuovere l'integrazione, la collaborazione ed il coordinamento dell'azione dei propri soci;
- svolgere, direttamente o indirettamente, ogni attività finalizzata a fornire assistenza tecnica e/o artistica e gestionale ai propri soci;
- stipulare convenzioni con Società, in qualsiasi forma giuridica costituite, singoli professionisti, studi associati, organizzazioni professionali, le cui prestazioni siano ritenute utili per lo sviluppo della professionalità dei propri soci, istaurando con tali soggetti rapporti organici di collaborazione.
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, commerciale, amministrativa ritenute necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale o connesse, sia direttamente che indirettamente, agli scopi statutari, ivi compresa la concessione di garanzie anche reali in favore dei propri soci o di soggetti terzi.
A solo titolo esemplificativo, la Cooperativa potrà pertanto:
- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;
- promuovere e stimolare forme di raccolta di risparmio, unicamente tra i propri soci, sia a titolo fruttifero che infruttifero, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia e comunque previa adozione di uno specifico regolamento approvato dall'assemblea dei soci;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della vigente normativa di Legge.
Tali attività dovranno avere carattere non prevalente ed essere indirizzate al miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.
ARTICOLO 5 - REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' MUTUALISTICA
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.
In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
Gli amministratori possono redigere regolamenti che approvati ai sensi dell'art 2521 ultimo comma Cod.Civ. determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.
ARTICOLO 6 - NORMATIVA APPLICABILE
Alla Cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nel presente atto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.
Il superamento di entrambi i limiti fissati dall'articolo 2519 Cod.Civ. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.
ARTICOLO 7 - SOCI
Il numero dei soci è illimitato, nel rispetto degli artt. 2519 e 2522 Cod. Civ.
Posso essere soci coloro che, conformemente a quanto previsto dall'art. 2527 Cod.Civ. non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendono fattivamente contribuire al perseguimento dei suoi scopi, partecipando alle attività sociali.
In particolare possono essere ammessi come soci, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
- soci lavoratori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente;
- soci sovventori, ove consentito dalla legge.
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.
Ai soci Lavoratori, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Possono, altresì, essere socie persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative, nonchè enti, organizzazioni, associazioni, cooperative e consorzi a statuto o a regolamento democratico. Possono, infine, essere ammessi quali soci sovventori, coloro i quali, ai sensi della Legge 31.01.1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative, dichiarino di voler partecipare a programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione, potenziamento aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.
I soci sovventori hanno diritto ad un voto in assemblea a prescindere dai conferimenti comunque effettuati e comunque nel rispetto dell'art.4 della Legge 31.01.1992 n. 59. Hanno diritto alla remunerazione del capitale conferito nella misura stabilita all'inizio di ciascun esercizio sociale dal Consiglio di Amministrazione.
Non possono essere soci Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.
Non possono essere ammessi a soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.
ARTICOLO 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE
Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 5 ovvero con delibera dell'organo amministrativo.
L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta della cooperativa.
In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonchè in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:
- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.
L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.
Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
ARTICOLO 9 - DIRITTI DEI SOCI
Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.
In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.
La Cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità al suo scopo e al suo oggetto e pertanto di:
- accedere alle opportunità di fruizione dei beni e dei servizi che la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie decise dagli amministratori;
- effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.
ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DEI SOCI
Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.
Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:
- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.
Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.
Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.
Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEI SOCI NEI RAPPORTI MUTUALISTICI
I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare:
- i versamenti relativi ai programmi di acquisto di beni necessari per il perseguimento dell'oggetto sociale cui si sono obbligati a partecipare, secondo il piano economico e finanziario predisposto dagli amministratori;
- le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto di quanto previsto negli appositi regolamenti che verranno adottati ai sensi dell'art. 5 che precede.
ARTICOLO 12 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI
Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.
ARTICOLO 13 - ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE
Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
ARTICOLO 14 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE
RECESSO
Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:
- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.
In particolare sono cause di recesso:
- la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente ( eventualmente è causa di recesso anche la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente);
Il recesso non può essere parziale.
Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.
Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.
Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.
Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:
- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.
ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE
L'esclusione del socio cooperatore, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. L'esclusione è regolata sia nelle cause che nel procedimento dall'art. 2533 Cod.Civ..
ARTICOLO 16 - MORTE DEL SOCIO
Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.
ARTICOLO 17 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA
La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
Essa comprende:
- il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;
- i dividendi maturati e non corrisposti.
La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.
Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del bilancio.
Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall' articolo 2535 Cod.Civ., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.
ARTICOLO 18 - PATRIMONIO E MUTUALITA'
PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
- del capitale sociale,variabile e formato:
- dai conferimenti dei soci cooperatori;
- dalla riserva legale;
- dall'eventuale sovrapprezzo;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.
ARTICOLO 19 - PREVALENZA DELLA MUTUALITA'
La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.
Pertanto:
- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
ARTICOLO 20 - CAPITALE SOCIALE
Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e massimo secondo le disposizioni di legge.
Le quote sono indivisibili.
Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite massimo previsto dalla legge.
ARTICOLO 21 - BILANCIO
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.
Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
ARTICOLO 22 - UTILI
La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:
- alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge, in particolare entro il limite fissato all'art.2545 quinques Cod.Civ. e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- alla riserva straordinaria;
- alle altre riserve statutarie e volontarie.
ARTICOLO 23 - RISTORNI
In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.
I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che gli stessi saranno calcolati con riferimento a:
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- le mansioni svolte;
- la durata delle stesse prestazioni.
ARTICOLO 24 - DESCISIONE DEI SOCI - ASSEMBLEA
MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.
Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.
ARTICOLO 25 - CONVOCAZIONE
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:
- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, a mezzo raccomandata a/r o semplice o anche consegnata a mano e controfirmata - per ricevuta - dal socio destinatario, o mercè fax munito del rapporto di ricezione, o attraverso e-mail con messaggio di conferma del ricevimento della convocazione da parte del destinatario, il tutto all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.
In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano.
L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.
ARTICOLO 26 - MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE
L'assemblea tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente per le società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.
ARTICOLO 27 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO
Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.
Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza da altra persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei presenti. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.
Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria e negli altri casi previsti dalla legge le funzioni di segretario sono assunte da un Notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale e riportato in apposito libro.
ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA
I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.
La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.
Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.
ARTICOLO 29 - AMMINISTRAZIONE
FORME DI AMMINISTRAZIONE
La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:
- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti, o da esercitarsi a maggioranza.
Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.
La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche
Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili.
ARTICOLO 30 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.
La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.
Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le riunioni del consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.
Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.
ARTICOLO 31 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Per la sostituzione dei componenti il consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'articolo 2386 c.c..
Nel caso di amministratori che non costituiscano Consiglio di Amministrazione, decadono tutti gli amministratori.
ARTICOLO 32 - POTERE DI GESTIONE
Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa ad eccezione di quelli per legge riservati all'assemblea.
Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.
Il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
ARTICOLO 33 - DELEGHE
Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.
Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.
Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.
Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.
I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.
Segretario del comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.
Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.
ARTICOLO 34 - RAPPRESENTANZA
La rappresentanza della cooperativa spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a Consiglio di Amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.
ARTICOLO 35 - RIMBORSI E COMPENSI
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.
L'assemblea determina il compenso degli amministratori.
L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.
ARTICOLO 36 - CONTROLLO
CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI
I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.
ARTICOLO 37 - COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE
La cooperativa può nominare il Collegio Sindacale e/o il revisore.
Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.
ARTICOLO 38 - SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE DEVOLUZIONE
SCIOGLIMENTO
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.
In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
L'assemblea nomina i liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
ARTICOLO 39 - DEVOLUZIONE
L'intero patrimonio sociale risultante della liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 lettera d) c.c..
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